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Ricongiungimento familiare

Quali requisiti devo avere per richiedere il ricongiungimento familiare in Italia ?

Il cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia che è titolare di carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno, in corso di validità:

1.      permesso per lavoro subordinato

2.      permesso per lavoro autonomo

3.      permesso per motivi familiari,

4.      permesso per asilo politico

5.      permesso per protezione sussidiaria,

6.      permesso per studio o per motivi religiosi

 

ATTENZIONE che la durata del permesso di soggiorno non sia inferiore a un anno può presentare la richiesta per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare.

 

Nel caso in cui il permesso di soggiorno sia scaduto ma in fase di rinnovo può presentare richiesta di ricongiungimento familiare invece non è consentito presentare istanza a chi è in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno fino a quando non viene convocato per il foto segnalamento.

Lo straniero in possesso del permesso per asilo politico non è tenuto a presentare i requisiti del reddito e dell’idoneità alloggiativa.

 

Il cittadino straniero quali  familiari può ricongiungere in Italia ?

 

1.      Coniuge maggiorenne non legalmente separato;

2.      figli con meno di 18 anni, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, a condizione che l’altro genitore dichiari il suo consenso;

3.      figli maggiorenni che, a causa dello stato di salute (invalidità al 100%), non possano provvedere permanentemente al proprio sostentamento;

4.     genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel Paese d’origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al mantenimento per comprovati motivi di salute; per i genitori ultrasessantacinquenni entro otto giorni dall’ingresso nel territorio dello stato prima si recarsi allo Sportello Unico è previsto l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro i rischi di infortunio e malattia senza data di scadenza o di provvedere all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale previo pagamento di un contributo il cui importo viene viene determinato con decreto del Ministero del Lavoro  delle politiche sociali (v. circolare n. 737 del 17 febbraio 2009 e n. 4537 del 24 febbraio 2009); quindi le prestazioni sanitarie urgenti fornite prima della stipula della polizza stessa saranno a carico dell’interessato.

 

Elenco dei documenti che servono per ottenere il ricongiungimento familiare?

 

I due documenti principali per ottenere il nulla osta per ricongiungimento familiare sono :l’alloggio e il reddito.

Per l’abitazione dove si vive : occorre il certificato di idoneità alloggiativa.

La richiesta di ha validità di 6 mesi e va richiesta presso l’Ufficio Tecnico del Comune di residenza .

Per ottenere l’idoneità alloggiativa occorre portare in visione:

1.      il rogito se la casa è di proprietà;

2.      il contratto di locazione se la casa è in affitto;

3.      il contratto di comodato d’uso gratuito se si è ospiti (tale contratto si stipula in Comune e deve essere sottoscritto da entrambe le parti). Se i predetti contratti sono in fase di registrazione occorre portare la dichiarazione del proprietario, la fotocopia della carta d’identità dello stesso e fotocopia ricevuta dell’Ufficio del Registro.

4.      la piantina catastale dell’appartamento in originale.

 

 

Nella maggior parte dei comuni le metrature richieste sono le seguenti:

 

1.     dai 28 ai 38 mq per 1 persone;

2.     dai 38 ai 42 mq per 2 persone;

3.     dai 42 ai  56 mq per 3 persone;

4.     dai 56 ai 66 mq per 4 persone;

5.     dai 66 ai 76 mq per 5 persone;

6.     dai 76 agli 86 mq per 6 persone;

7.     oltre gli 86 mq è idoneo per 7 persone.

 

Se il richiedente è ospite deve allegare la dichiarazione redatta dal titolare dell’appartamento su mod. “T2”, attestante il consenso ad ospitare anche i ricongiunti.

In caso di ricongiungimento di un solo minore di anni 14, il certificato comunale può essere sostituito:

- da una dichiarazione di ospitalità del titolare dell’appartamento su originale e fotocopia;

- da copia del contratto di locazione/comodato/proprietà di durata non inferiore a sei mesi (duplice copia).


Per il Reddito: nel 2015, per il ricongiungimento di un solo familiare, il reddito annuo lordo già percepito o presunto, derivante da fonti lecite, non deve essere inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale .


L'Inps ha rivalutato per il 2015 l'importo dell'assegno sociale, portandolo a 5830,76 euro.

Ecco allora come sono cambiate le soglie di reddito per i ricongiungimenti familiari:

1.      Ricongiungimento di 1 persona : € 8.746,14

2.      Ricongiungimento di 2 persone : € 11.661,52

3.      Ricongiungimento di 3 persone : € 14.576,9

4.      Ricongiungimento di 4 persone : € 17.492,28

5.      Ricongiungimento 2 o più figli che hanno meno di 14 anni: € 11.661,52

6.      Ricongiungimento di 1 familiare e 2 o più figli che hanno meno di 14 anni:  € 14.576,9

7.      Ricongiungimento di 2 familiari e 2 o più figli che hanno meno di 14 anni: € 17.492,28


Nella valutazione complessiva del reddito necessario al ricongiungimento familiare vengono considerati anche gli importi relativi agli assegni familiari e ai premi di produzione del richiedente.

Inoltre, l'integrazione può essere effettuata anche sommando il reddito annuo di tutti i soggetti che risultano iscritti nello stesso stato famiglia del richiedente.

Il Ministero dell'Interno ha chiarito di considerare ai fini del calcolo del reddito la famiglia anagrafica,  e non solo i familiari di cui all'art.29, comma 3, lett. b, (coniuge, genitori e figli) T.U. Immigrazione, quindi anche il partner convivente. In senso contrario, se gli stessi familiari non svolgono attività lavorativa verranno considerati a carico del richiedente il ricongiungimento nel computo del reddito necessario per ottenere il nulla osta

Quando serve stipulare una assicurazione sanitaria per il genitore ricongiunto   ?

Solo nel caso di ricongiungimento di genitori ultrasessantacinquenni è previsto l'obbligo di stipulare una assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore del genitore o, in alternativa, l'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale


Per il nulla osta per il rilascio del visto d'ingresso per motivi familiari quale è l'iter da seguire ?

Rilasciato il nulla-osta al ricongiungimento familiare, lo Sportello Unico per l'Immigrazione, su richiesta dell'interessato, lo trasmette alla Rappresentanza diplomatica  italiana del Paese di origine.

In alternativa, lo straniero trasmette personalmente al familiare residente all'estero l'originale del nulla-osta che dovrà essere presentato alla Rappresentanza italiana per ottenere il visto d'ingresso, (cfr. sezione 1. visti d'ingresso nel territorio dello Stato) allegando all'istanza anche la documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o inabilità al lavoro.

Il rilascio del visto al familiare per cui è stato dato il nulla-osta al ricongiungimento è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità da parte dell'Autorità consolare italiana della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età e stato di salute.

I certificati rilasciati dalla competente Autorità dello Stato estero sono tradotti e legalizzati dall'Autorità consolare italiana che, in questo modo, attesta la veridicità della loro provenienza.

Le Autorità consolari rilasceranno il visto di ingresso per motivi familiari dopo aver effettuato nei confronti del familiare i controlli preventivi di pubblica sicurezza e previa esibizione del passaporto che deve avere una validità residua superiore ai 90 giorni.


Quale è l'iter da seguireper ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari  ?

Una volta ottenuto il visto e fatto regolare ingresso in Italia, il familiare straniero deve presentarsi, entro 8 giorni lavorativi allo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura del luogo di dimora per attivare la procedura relativa alla richiesta del permesso di soggiorno per motivi familiari.

L'operatore dello Sportello Unico provvede a compilare l'istanza di permesso di soggiorno elettronico (p.s.e.), kit modello (209), e ne rilascia copia all'interessato, affinché la spedisca tramite "kit postale" presso un ufficio abilitato.

La ricevuta dell'assicurata postale certifica l'avvenuta presentazione dell'istanza e  permette allo straniero di godere, nelle more del procedimento amministrativo, dei medesimi diritti riconosciuti al titolare di permesso di soggiorno in corso di validità.

Il cittadino straniero che ha presentato istanza di p.s.e. attraverso la procedura del kit-postale  riceve già al momento della spedizione la data certa di convocazione presso l'Ufficio Immigrazione per effettuare i i rilievi foto dattiloscopici.

In sede di prima convocazione, lo straniero dovrà produrre 4 fotografie formato tessera su sfondo bianco e la documentazione in originale già allegata al momento della spedizione dell'istanza.

Il familiare straniero in attesa di essere convocato formalmente dalla Questura per il foto segnalamento e il rilascio del permesso di soggiorno elettronico per motivi familiari è da considerare a tutti gli effetti regolarmente soggiornante nel territorio e può dimostrare la sua condizione esibendo oltre al passaporto con visto d'ingresso la ricevuta dell'assicurata postale con banda magnetica .

Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare che ha chiesto il ricongiungimento ed è rinnovabile insieme a quest'ultimo (art.30, comma 3, T.U.).

Consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione alle liste di disponibilità al lavoro e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo (art.30, comma 2, T.U.).

In caso di separazione legale o scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno al compimento della maggiore età, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per studio o per attesa occupazione (art.30 comma 5,T.U.).


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