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La normativa delle 'quote' per l'ingresso di stranieri in Italia da Cuba ?

L’art. 3 del dlgs 286 ci informa sul processo di formazione delle politiche migratorie in Italia: il Presidente del Consiglio, sentite anche “le autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell’assistenza e nell’integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale”, predispone ogni tre anni “il documento programmatico relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che è approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento”. Il nucleo di quest’attività di programmazione è la definizione delle “quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo”. Cosa sono queste “quote”?

La parola fa riferimento alla possibilità di limitare a un certo livello (a una certa quota) il numero degli stranieri che ogni anno possono entrare in Italia. Un numero che viene definito in base a quanti stranieri sono già presenti e operano nel paese, alle necessità di manodopera, all’andamento dell’occupazione, ai tassi di disoccupazione, al numero degli stranieri iscritti nelle liste di disoccupazione, e via dei seguito. Le quote riguardano tre materie: il lavoro, lo studio e lo sport. Conosciute le quote, è quasi automaticamente stabilito il numero dei visti d’ingresso che potranno essere rilasciati, nel periodo, per le esigenze del lavoro subordinato, anche stagionale, e del lavoro autonomo. I visti di ingresso di cui qui si parla sono naturalmente visti di lunga durata, superiore cioè ai 90 giorni.

Le quote non sono suddivise in modo uguale fra tutte le nazioni di provenienza degli stranieri: hanno maggiori quote i paesi che collaborano nel contrastare l’emigrazione clandestina, come Marocco e Tunisia, Sri Lanka, Bangladesh, Romania, Albania. Viene inoltre data precedenza ai lavoratori stranieri di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori, e a quelli che hanno ricevuto nei paesi d’origine una formazione specifica in vista dell’uscita dal paese – che hanno imparato, per esempio, o comunque conoscono già la lingua italiana.

Le quote per il lavoro sono suddivise fra lavoro subordinato, lavoro stagionale e lavoro autonomo, di competenza del governo; le quote per lo studio, che consentono di accedere all’istruzione universitaria, competono al Ministero degli esteri d’accordo con i Ministeri dell’Università e dell’interno; le quote per gli sportivi professionisti sono definite dal Ministero per i beni e le attività culturali su proposta del CONI, Comitato olimpico nazionale italiano.


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