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ACCORDO DI SCHENGEN PAESI ADERENTI

L'accordo di Schengen e paese aderenti

Storia e sviluppo dell'accordo di Schengen

Il 14 giugno 1985 la Repubblica federale di Germania, Francia, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi hanno firmato l'accordo di Schengen relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni. L'accordo prende il nome dalla cittadina di Lussemburgo al confine con la Francia e la Germania, dove è stato firmato.

Il 19 giugno 1990 è stata firmata la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen. I suoi punti chiave riguardano misure volte a creare, a seguito della soppressione dei controlli alle frontiere comuni, uno spazio comune di sicurezza e di giustizia. In particolare essa riguarda :

·         armonizzare le disposizioni relative all'ingresso e brevi soggiorni nella zona Schengen per i cittadini non comunitari (uniforme di visti Schengen),

·         materia di asilo (determinante nella quale Stato membro una domanda di asilo può essere presentata),

·         lotta contro la criminalità transfrontaliera con la droga,

·         cooperazione di polizia e la cooperazione tra Stati Schengen in materia giudiziaria.

La convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen è entrato in vigore il 1 ° settembre 1993. Le sue disposizioni non ha potuto prendere effetto pratico, tuttavia, fino a quando i presupposti tecnici e giuridici necessari, come le banche dati e le autorità di protezione dei dati erano in posto. La convenzione in tal modo ha avuto effetto pratico il 26 marzo 1995.

Con l'entrata in vigore il 1 ° maggio 1999, del protocollo di Schengen del trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, la cooperazione Schengen - inizialmente solo sulla base di un accordo internazionale - è stato integrato nel diritto dell'Unione.

La Comunità europea in tal modo assunto la responsabilità per gran parte dell' acquis di Schengen (l'accordo di Schengen e il corpo associato di regolamenti) e il suo ulteriore sviluppo.

Per gli Stati membri dell'UE vi sono notevoli vantaggi appartenente all'area Schengen. Per i cittadini europei l'abolizione dei controlli alle frontiere interne della zona Schengen non significa solo maggiore libertà di movimento, ma anche una maggiore sicurezza. Per compensare l'assenza di controlli alle frontiere interne della zona Schengen, sono stati introdotti controlli migliori e più efficaci alle frontiere esterne, così come altre misure, come i telefoni pattuglie di zona di frontiera e il miglioramento della rete della polizia. Cittadini tedeschi sono comunque ancora tenuti ad avere un passaporto valido o un documento equivalente, come un (provvisorio) carta d'identità o un documento di viaggio utilizzato al posto di un passaporto, con loro quando entrano o escono in Germania. In caso contrario si può causare una multa fino a 5000 euro.

Dal 1985, molti altri stati hanno aderito all'area Schengen:

L'Italia ha firmato l'accordo il 27 novembre 1990, la Spagna e il Portogallo sia firmato il 25 giugno 1991, la Grecia ha firmato il 6 novembre 1992, in Austria il 28 aprile 1995, e in Danimarca, Finlandia e Svezia, insieme con il membro non UE afferma l'Islanda e la Norvegia , tutto firmato l'accordo di Schengen il 19 dicembre 1996. La Svizzera, che non è uno Stato membro dell'Unione europea, hanno firmato l'accordo nel 2004. La Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia hanno aderito tutti Schengen il 21 dicembre 2007. Il nuovo membro dello spazio Schengen è il Liechtenstein (un paese non UE), che ha aderito nel 2011.

Alcuni Stati membri dell'UE - Bulgaria, Cipro, Romania e Croazia - non sono ancora membri a pieno titolo dello spazio Schengen; i controlli alle frontiere sono ancora condotte tra questi paesi e l'area Schengen (vedi sotto per la posizione per quanto riguarda il Regno Unito e l'Irlanda).

 

Punti chiave dell'acquis di Schengen

1.    I cittadini dei paesi Schengen (vedi sotto) possono attraversare le frontiere interne dell'area di Schengen senza subire controlli di identità. I singoli Stati possono però ancora effettuare controlli alle frontiere interne per un periodo limitato di tempo, se richiesto da considerazioni di ordine pubblico o di sicurezza nazionale. Il requisito che i cittadini tedeschi portano un passaporto valido o un documento equivalente (ad esempio carta d'identità) al momento dell'ingresso o territorio tedesco continua ad applicarsi, nonostante l'accordo.

2.    Persone concesso un visto di breve durata senza restrizioni territoriali (categoria di visti "C") da parte di un paese Schengen può, per la durata della validità del visto, il soggiorno e circolare liberamente all'interno del territorio di un altro paese Schengen. I titolari di tali visti potranno attraversare le frontiere interne dell'area di Schengen senza subire controlli di identità. I passeggeri con visti di transito (categoria di visto "A") hanno diritto solo per entrare nella zona internazionale di transito negli aeroporti ma non l'area Schengen stesso.

3.    Cittadini di paesi terzi con permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato Schengen possono, per la durata della sua validità, viaggiare fino a 90 giorni per periodi di 180 giorni in qualsiasi altro paese Schengen. Questo vale anche per i titolari di un visto nazionale (categoria di visti "D") rilasciata da un paese Schengen.

4.    Politiche dei visti armonizzati dei paesi Schengen (elenco comune dei paesi terzi i cui cittadini necessitano o non necessitano del visto).

5.    Controlli alle frontiere esterne secondo uno standard comune Schengen.

6.    L'accesso da parte di tutti i paesi Schengen al sistema d'informazione Schengen (SIS), che fornisce i dati di persone e oggetti in tutta l'area Schengen soprattutto in relazione a richieste di informazioni da parte della polizia e delle autorità giudiziarie.

7.    La stretta cooperazione di polizia e giudiziaria.

8.    Gli sforzi congiunti per combattere la criminalità legata alla droga.

9.    Norme che determinano la competenza per le procedure d'asilo, ora sostituito dal regolamento (CE) n 343/2003 del 18 febbraio 2003 (il cosiddetto regolamento Dublino II).


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